LEGGE REGIONALE 
   16 marzo 1981 
  ,  N. 15
  
Disciplina del sistema informativo regionale
(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 18 Marzo 1981 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-03-16;15
Art. 10.
    Accesso ai dati del sistema informativo regionale.
    
    
      
      
      2.  Chiunque ha diritto di ottenere a proprie spese le informazioni comunque associate alla propria persona e di far apportare gratuitamente le correzioni degli eventuali errori. 
    
    
  NOTE:
  
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale
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