LEGGE REGIONALE 16 marzo 1981 , N. 15

Disciplina del sistema informativo regionale

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 18 Marzo 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-03-16;15

Art. 11.
Partecipazione della regione alla "Lombardia informatica S.p.A.".(7)
1. Per la realizzazione e la gestione del sistema informativo la regione assume una partecipazione nella società "Lombardia informatica S.p.A." avente per oggetto sociale la fornitura di servizi e prestazioni informatiche.(8)
2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato, previa delibera di giunta, a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della regione alla "Lombardia informatica S.p.A" ed, in particolare, a sottoscrivere le azioni e gli eventuali accordi fra soci relativi all’esercizio dei reciproci diritti e doveri.
3. Di tali atti ed accordi è data immediata comunicazione al consiglio regionale.
4. La sottoscrizione delle azioni è subordinata all’avvenuto accertamento, da parte della giunta regionale, comprovato da formale delibera assunta dalla stessa, che lo statuto della "Lombardia informatica S.p.A." disponga, per la durata della partecipazione alla società, quanto segue:
1) che possano partecipare alla Società solo enti pubblici operanti sul territorio della Regione Lombardia e Società a partecipazione pubblica regionale e locale;(9)
2) che l’oggetto sociale della "Lombardia informatica S.p.A." preveda la fornitura di servizi contemplati dai piani e progetti approvati dalla regione;
3) che i servizi e le prestazioni possano essere resi unicamente alla regione, agli altri enti locali territoriali, alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed agli altri soci della ‘Lombardia Informatica S.p.A.', fatta salva la possibilità per ‘Lombardia Informatica S.p.A.' di assumere partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio che rendano i propri servizi e prestazioni anche a soggetti diversi da quelli sopra indicati;(10)
4) che per le prestazioni e servizi da essi forniti, la "Lombardia informatica S.p.A." debba stipulare contratti anche multilaterali nei quali il corrispettivo venga determinato con riferimento ai livelli correnti di mercato;
5) che l’utile della gestione debba essere anche destinato al reimpiego in programmi di ammodernamento e potenziamento approvati dagli organi societari.(11)
5. I rappresentanti della regione nella società sono nominati nelle forme e nei modi previsti dallo sta tuto della regione e possono essere revocati ai sensi dell’art. 2458 del codice civile.
6. I rappresentanti nominati ai sensi del comma precedente sono vincolati, nell’esercizio del mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della regione; essi in particolare sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 2 .
NOTE:
7. L'articolo è abrogato sotto condizione dall'art. 23, comma 5, lett. a) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12 a partire dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese ai sensi degli artt. 2504 e 2504-bis, comma 2 del codice civile (vedi art. 23, comma 5 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12). Torna al richiamo nota
9. Il numero è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 25 maggio 1981, n. 24. Torna al richiamo nota
10. Il numero è stato sostituito dall'art. 9, comma 5, lett. a) della l.r. 14 agosto 1999, n. 19. Torna al richiamo nota
11. Il numero è stato sostituito dall'art. 1, comma 7, lett. a) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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