LEGGE REGIONALE 16 marzo 1981 , N. 15

Disciplina del sistema informativo regionale

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 18 Marzo 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-03-16;15

Art. 14.
Norma di salvaguardia.(12)
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 58 della Legge n. 833/1978 le U.S.S.L., gli Enti Ospedalieri non trasferiti e gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di diritto pubblico sono tenuti a conformarsi nell’attuazione dei loro programmi di sviluppo dei sistemi informatici alle specifiche direttive impartite dai competenti organi regionali.
2. Gli Enti di cui al precedente comma che intendano promuovere iniziative informatiche integrative rispetto a quelle previste dalle direttive di cui al primo comma, devono richiedere alla Giunta regionale la preventiva autorizzazione e a tal fine sono tenuti a trasmettere una dettagliata relazione, indicante le iniziative che intendono adottare comprensive degli aspetti tecnici e finanziari.
3. Nelle more che siano attuate le direttive di cui al primo comma, gli Enti di cui sopra sono autorizzati a prorogare i contratti di service con Società private, in atto o scaduti il 31 dicembre 1984, limitatamente ad ulteriori 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1985. L’eventuale stipula di nuovi contratti ovvero la proroga dei contratti di service in atto per un periodo superiore ai 12 mesi e comunque oltre il 31 dicembre 1985 deve essere autorizzata dalla Giunta regionale sulla base di una motivata richiesta dell’Ente.
NOTE:
12. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 27 maggio 1985, n. 55. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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