LEGGE REGIONALE 10 giugno 1981 , N. 31

Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 13 Giugno 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-06-10;31

Art. 5.
Modifiche alle modalità di estinzione dei titoli di spesa.
1. Alla lettera c), del I comma, articolo 68 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34(4) le parole “ed il documento attestante l'avvenuto accreditamento sul conto indicato, rilasciato dall'Istituto Bancario presso il quale è stato effettuato il versamento” sono sostituite dalle seguenti “e dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della Tesoreria regionale, attestante l’avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo”.
2. All’articolo 68 della citata legge regionale n. 34/78(4), integrata dall’articolo 5 della legge 6 giugno 1980, n. 74, è aggiunto il seguente comma:
“Le disposizioni di pagamento di cui al presente articolo si intendono eseguite:
a) alla data dell’effettivo pagamento al creditore della Regione nel caso di cui al punto a) del precedente I comma;
b) alla data del versamento in conto corrente postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previsti dalla lettera c) e dalle lettere d), ed e) del I comma nonché dal III comma del presente articolo;
c) alla data dell’inizio da parte del tesoriere della procedura per la esecuzione dell’accreditamento al creditore della Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come ulteriormente previsto dalla lettera c) del precedente I comma. Qualora l’accreditamento debba effettuarsi in data certa prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest’ultima data”.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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