LEGGE REGIONALE 10 giugno 1981 , N. 31

Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 13 Giugno 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-06-10;31

Art. 8.
Agricoltura.
1. La giunta regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’attività svolta dall’istituto di incremento ippico e dall’ente motori agricoli, soppressi e trasferiti alla regione ai sensi del D.L. 18 agosto 1978, n. 481 , convertito in legge 21 ottobre 1978, n. 641.
2. Alla determinazione della spesa si provvede, a decorrere dall’esercizio finanziario 1981, con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 22, 1º comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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