LEGGE REGIONALE 10 giugno 1981 , N. 31

Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 13 Giugno 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-06-10;31

Art. 12.
Formazione professionale.
1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e dall’art. 18, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , che prevedono interventi di riqualificazione professionale conseguente ai processi di ristrutturazione e riconversione industriale, e consentono il finanziamento di programmi speciali o specifici predisposti dalla regione e da inoltrarsi al ministero del lavoro e previdenza sociale è autorizzata, a decorrere dall’esercizio finanziario 1981, la determinazione con la legge di approvazione del bilancio della spesa connessa all’attuazione dei predetti programmi al cui finanziamento si provvede mediante impiego delle assegnazioni statali disposte ai sensi delle predette leggi.
2. La legge di approvazione del bilancio determina altresì la dotazione finanziaria dei seguenti capitoli:
A) Stato di previsione delle entrate
- capitolo 2.3.847 "Assegnazione dello Stato alla regione per l’attuazione di programmi speciali o specifici di riqualificazione professionale dei lavoratori ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675";
B) Stato di previsione delle spese
- capitolo 2.3.2.4.1.848 "Spese per l’attuazione di programmi speciali o specifici di riqualificazione professionale dei lavoratori ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675".
3. L’assunzione degli impegni su detto capitolo di spesa è subordinata all’avvenuto accertamento di una somma di pari importo sul capitolo 2.3.847 dello stato di previsione delle entrate, sulla base dei decreti ministeriali con i quali è deliberata la concessione dei finanziamenti dei programmi di cui al I comma.
4. Le somme non accertate al termine dei singoli esercizi sul capitolo 2.3.847 costituiscono minore entrata.
5. Le eventuali somme non impegnate sul capitolo 2.3.2.4.1.848 al termine dei singoli esercizi costituiscono economia di spesa; dette somme sono reiscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio successivo a norma dell’art. 50, 2º comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 , per un importo pari alla differenza tra la somma accertata al capitolo 2.3.847 e la somma impegnata al predetto capitolo 2.3.2.4.1.848.
6. Per la predisposizione e attuazione da parte della regione dei programmi di riqualificazione di cui al I comma si applica quanto disposto dall’art. 20 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi