LEGGE REGIONALE 10 giugno 1981 , N. 31

Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 13 Giugno 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-06-10;31

Art. 13.
Formazione professionale.
1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 24, 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , che regolamentano le modalità di presentazione e di finanziamento dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti dalle regioni, e da inoltrarsi ai competenti organi della CEE, è autorizzata, a decorrere dall’esercizio finanziario 1981, la determinazione con la legge di approvazione del bilancio della spesa connessa all’attuazione dei predetti progetti, nonché della dotazione finanziaria dei capitoli sottorichiamati, determinazione da assumersi in relazione alla delibera annuale del CIPE di cui all’art. 24, II comma della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ;
A) Stato di previsione delle entrate
- capitolo 2.3.218, "Contributi del Fondo Sociale Europeo destinati al finanziamento di progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego ai sensi della decisione del consiglio della CEE, n. 71/66 e successive modificazioni";
- capitolo 2.3.1021, "Assegnazioni da parte dello Stato di quota del fondo di rotazione di cui all’art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 istituito per favorire il finanziamento da parte del fondo sociale europeo di progetti di formazione professionale".
B) Stati di previsione delle spese
- capitolo 2.3.2.4.1.460, "Spese per l’organizzazione di corsi di riqualificazione professionale del personale, finalizzati ai processi di ristrutturazione e riconversione industriale finanziate con i contributi del fondo sociale europeo di cui alla decisione del consiglio della CEE n. 71/66 e successive modificazioni";
- capitolo 2.3.2.4.1.1022, "Spese per l’organizzazione di corsi di riqualificazione professionale del personale, finalizzati ai processi di ristrutturazione e riconversione industriale finanziate con assegnazioni dello Stato, di quota del fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 ".
2. L’assunzione degli impegni su detti capitoli di spesa è subordinata all’avvenuto accertamento di somme, di pari importo, sui relativi capitoli di entrata, sulla base degli atti con i quali è deliberata la concessione dei finanziamenti dei progetti di cui al I comma.
3. Le somme che al termine dei singoli esercizi risultano non accertate sui capitoli 2.3.218 e 2.3.1021 costituiscono minore entrata.
4. Le eventuali somme non impegnate sui capitoli 2.3.2.4.1.460 e 2.3.2.4.1.1022 al termine dei singoli esercizi costituiscono economia di spesa; dette somme, sono reiscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio successivo a norma dell’art. 50, 2º comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 , per un importo pari alla differenza tra le somme accertate ai capitoli 2.3.218 e 2.3.1021 e le somme non impegnate ai predetti capitoli 2.3.2.4.1.460 e 2.3.2.4.1.1022.
5. Per la predisposizione e attuazione da parte della regione dei progetti di formazione di cui al I comma si applica quanto disposto dall’art. 20 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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