LEGGE REGIONALE
10 giugno 1981
, N. 31
Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 13 Giugno 1981 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-06-10;31
Art. 17.
Diritto allo studio.
1. La norma di cui al 3º comma dell’art. 15 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 1982.
2. Per l’anno 1981 le attività previste dall’art. 11 lett. c) della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 sono incluse nel programma operativo di cui all’art. 13 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia