LEGGE REGIONALE
10 giugno 1981
, N. 31
Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 13 Giugno 1981 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-06-10;31
Art. 19.
Assistenza.
1. In relazione a quanto disposto dall’art. 16, secondo comma, del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, la spesa attinente le funzioni assistenziali già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni dell’art. 25 del D.P.R. 616, e regolamentate dall’art. 1 della legge regionale 25 agosto 1979, n. 45 già determinata per l’anno 1980 in L. 12.510 milioni, è incrementata per l’anno 1981 di una percentuale pari all’incremento dei trasferimenti statali a favore della regione di cui all’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , per il medesimo anno.
2. Limitatamente all’anno 1981, e in deroga a quanto previsto dall’art. 1 della predetta legge regionale 25 agosto 1979, n. 45 , i contributi ai comuni sono concessi con delibera della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia