LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981 , N. 66

Norme per la promozione dell’educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive

(BURL n. 48, 1° suppl. ord. del 02 Dicembre 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-11-30;66

Art. 2.
Esercizio delle funzioni.(1)
1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 1, le Aziende sanitarie locali operano attraverso i propri presidi, servizi ed unità operative ed in particolare attraverso i Servizi di medicina dello sport.(2)
2. Le funzioni suddette sono altresì svolte dai presidi e servizi multizonali identificati dal piano sanitario regionale e dai centri di medicina sportiva già del C.O.N.I.
3. Per l’esercizio coordinato delle funzioni previste dalla presente legge il piano sanitario regionale stabilisce presso quali U.S.S.L. si costituisce il dipartimento ai sensi del quarto comma dell’art. 4 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 .
NOTE:
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 21 febbraio 2000, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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