LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981 , N. 66

Norme per la promozione dell’educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive

(BURL n. 48, 1° suppl. ord. del 02 Dicembre 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-11-30;66

Art. 3.
Destinatari.(1)
1. Gli interventi di tutela sanitaria delle attività sportive sono svolti a norma delle leggi vigenti, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
2. Tali interventi riguardano:
a) tutti i cittadini, per quanto attiene alla promozione dell’educazione sanitaria motoria e sportiva;
b) gli alunni e studenti che svolgono attività motoria finalizzata e sportiva nell’ambito scolastico;
c) gli aderenti ad associazioni o società sportive che praticano o intendono praticare attività a carattere motorio-formativo o attività con prevalente carattere sportivo-ricreativo non agonistiche, anche organizzate dai comuni, dalle federazioni sportive nazionali affiliate al C.O.N.I., dagli enti di promozione sportiva, dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche, dagli organi statali ai fini dei giochi della gioventù;
d) coloro che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche ad ogni livello nell’ambito delle federazioni affiliate al C.O.N.I.; o di altre organizzazioni riconosciute dal C.O.N.I. stesso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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