LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981 , N. 66

Norme per la promozione dell’educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive

(BURL n. 48, 1° suppl. ord. del 02 Dicembre 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-11-30;66

Art. 6.
Prestazioni di secondo livello.(1)
1. Le prestazioni di secondo livello sono costituite da:
a) accertamenti iniziati e periodici finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità specifica, per i soggetti di cui al precedente art. 3, secondo comma, lett. d);
b) interventi tecnici e di consulenza nonché accertamenti sanitari richiesti dai medici di cui al precedente art. 5, quarto comma;
c) prestazioni di medicina sportiva richieste dai servizi o dalle unità operative delle U.S.S.L.;
d) controlli antidoping da eseguirsi secondo le disposizioni del successivo art. 11.
2. Le prestazioni di cui al comma precedente sono gratuite, esclusi i controlli di cui alla lett. d), e sono erogate da apposite unità operative costituite in presidi multizonali individuati dal piano sanitario regionale.
3. Le certificazioni di cui al precedente primo comma, lett. a) sono rilasciate:
- dai medici specialisti in medicina dello sport operanti nei Servizi di medicina dello sport delle Aziende sanitarie locali, nei centri di medicina dello sport pubblici o privati accreditati, in base ai requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il CONI, o in studi medici privati di medicina dello sport, in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il CONI, allo scopo autorizzati nel solo ambito del regime privatistico ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1, della legge 30 novembre 1998, n. 419);(4)
- dal personale sanitario dei centri di medicina dello sport di cui al precedente art. 2, secondo comma, che richieda di continuare a prestare la propria attività nei predetti centri e sia in possesso dei requisiti per essere convenzionato ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Dette certificazioni sono redatte in conformità ad uno schema-tipo approvato dal direttore generale competente.(3)
NOTE:
4. Il punto è stato sostituito dall'art. 2, comma 1 della l.r. 21 febbraio 2000, n. 9 e successivamente modificato dall'art. 12, comma 3, lett. a) della l.r. 22 luglio 2002, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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