LEGGE REGIONALE
30 novembre 1981
, N. 66
Norme per la promozione dell’educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive
(BURL n. 48, 1° suppl. ord. del 02 Dicembre 1981 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-11-30;66
Art. 16.
1. La Regione assicura il finanziamento delle attività svolte dalle U.S.S.L. in conformità alla presente legge nell’ambito delle assegnazioni loro spettanti ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.
2. L’onere relativo alle indennità e al rimborso delle spese di viaggio spettanti ai membri della Commissione Regionale d’Appello, istituito ai sensi del precedente art. 10, è posto a carico delle somme stanziate annualmente al capitolo 1.1.2.3.1.322 “Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione, ed i rimborsi spese” iscritto, fra le spese obbligatorie, nello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione.
3. Alla determinazione della spesa per l’attuazione dei programmi di aggiornamento e qualificazione professionale previsti dal precedente art. 13 si provvede annualmente con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, ed il relativo onere è posto a carico della assegnazione spettante alla Regione sulla quota corrente del Fondo Sanitario Nazionale.
4. In relazione a quanto disposto dal precedente comma nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1982 e successivo, è istituito il capitolo “Spese per l’organizzazione di corsi di aggiornamento del personale medico operante nel settore dell’educazione motoria e della tutela sanitaria delle attività sportive, nonché corsi di formazione e recupero per massaggiatori sportivi”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia