LEGGE REGIONALE 15 luglio 1982 , N. 39

Interventi in materia di viabilità minore

(BURL n. 28, 2º suppl. ord. del 15 Luglio 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-07-15;39

Art. 1.
1. La regione, al fine di assicurare, nell’ambito della viabilità di interesse comunale e provinciale, i collegamenti fra capoluogo, frazioni e nuclei abitati dei comuni; di migliorare l’accessibilità alle reti viarie etraurbane; di favorire l’eliminazione di situazioni di pericolo in punti critici della circolazione; di consentire la continuità o il ripristino del traffico in condizioni di sicurezza in corrispondenza di manufatti da modificare, da ricostruire o da riparare a seguito di variazioni nell’assetto dei corsi d’acqua determinate da eventi calamitosi ovvero dall’esecuzione di opere idrauliche, concede contributi in capitale, fino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui al piano allegato alla presente legge, di cui fa parte integrante, da attuare in conformità delle previsioni del bilancio pluriennale 1981-1983.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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