LEGGE REGIONALE 15 luglio 1982 , N. 39

Interventi in materia di viabilità minore

(BURL n. 28, 2º suppl. ord. del 15 Luglio 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-07-15;39

Art. 3.
1. Per gli interventi non operati direttamente dalla regione gli enti interessati, al fine di ottenere il contributo regionale, devono produrre, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, al presidente della giunta regionale la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo delle opere dalla quale risultino le modalità di copertura dell’eventuale spesa eccedente quella ammessa a contributo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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