LEGGE REGIONALE 15 luglio 1982 , N. 39

Interventi in materia di viabilità minore

(BURL n. 28, 2º suppl. ord. del 15 Luglio 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-07-15;39

Art. 4.
1. I progetti esecutivi sono approvati dal direttore generale competente.(1)
2. Con lo stesso provvedimento è determinato l’impegno finanziario relativo all’opera da realizzare e per gli interventi demandati ai comuni o consorzi di comuni, è disposta anche la concessione del contributo regionale.
3. Qualsiasi variazione al piano di cui all’art. 1 è approvata, sentita la competente commissione consiliare, dal presidente della giunta regionale o dall’assessore competente se delegato.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (tabella D). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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