1. I progetti esecutivi sono approvati dal direttore generale competente.(1)
2. Con lo stesso provvedimento è determinato l’impegno finanziario relativo all’opera da realizzare e per gli interventi demandati ai comuni o consorzi di comuni, è disposta anche la concessione del contributo regionale.
3. Qualsiasi variazione al piano di cui all’art. 1 è approvata, sentita la competente commissione consiliare, dal presidente della giunta regionale o dall’assessore competente se delegato.