LEGGE REGIONALE 15 luglio 1982 , N. 39

Interventi in materia di viabilità minore

(BURL n. 28, 2º suppl. ord. del 15 Luglio 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-07-15;39

Art. 6.
1. L’erogazione dei fondi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell’assessore competente, se delegato, in base agli stati di avanzamento dei lavori e fino alla concorrenza del 90 per cento della spesa ammessa a contributo.
2. Alla prima richiesta di erogazione deve essere allegata una copia autentica del contratto e una copia del verbale di consegna dei lavori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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