1. Il presidente della giunta regionale o l’assessore competente se delegato, provede alla nomina del collaudatore e, sulla base delle risultanze del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione, autorizza l’erogazione del saldo sul concorso finanziario.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia