LEGGE REGIONALE
15 luglio 1982
, N. 39
Interventi in materia di viabilità minore
(BURL n. 28, 2º suppl. ord. del 15 Luglio 1982 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-07-15;39
Art. 8.
1. Per l’esecuzione del piano di cui alla presente legge è autorizzata per il biennio 1982-1983 la spesa complessiva di L. 9.800 milioni, di cui 4.000 milioni per l’anno 1982, per la concessione di contributi in capitale destinati:
2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi finanziari, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, a norma dell’art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 .
3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria, per L. 4.000 milioni nel bilancio pluriennale 1981-1983 e per L. 5.800 milioni nel bilancio pluriennale 1982-1984, entrambi alla parte 2, progetto 4.5.2.3 "Interventi in materia di viabilità comunale e provinciale ed altri interventi", tabella relativa alle "Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi".
4. Al finanziamento dell’onere di L. 4.000 milioni previsto per l’anno finanziario 1982 dal precedente 1º comma, si fa fronte mediante impiego ai sensi dell’art. 43, 1º comma della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, delle quote residue del "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo" per L. 2.500 milioni e del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo - fondo ex articolo 9", per L. 1.500 milioni iscritti rispettivamente ai capitoli 2.5.2.1.2.958 e 2.5.2.1.2.670 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981.
5. In relazione a quanto disposto dal precedente 1º comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1982, parte II, ambito 4, settore 5, obiettivo 4, progetto 2, sono istituiti i seguenti capitoli:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia