Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt
(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52
Art. 9.
Obblighi conseguenti all’autorizzazione.
1. Il titolare dell’autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell’esercizio degli impianti è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti.
2. Prima di mettere in tensione l’impianto, il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di effettuarne la verifica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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