LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982 , N. 66

Norme per l’erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 03 Dicembre 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-11-30;66

Art. 1.(1)
1. La Regione, al fine di favorire la dotazione, da parte di enti e comuni, di strumenti di pianificazione e programmazione urbanistici ed allo scopo di creare le condizioni per una corretta gestione del territorio, eroga contributi:
a) per l’adozione di strumenti urbanistici generali aventi contenuti e procedure previsti dalla legislazione vigente;
b) per la realizzazione di un sistema di informazione territoriale e/o della cartografia tecnica secondo i criteri e le indicazioni deliberati dalla Giunta regionale;
c) per l’approvazione dei documenti di inquadramento di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (Disciplina dei programmi integrati di intervento).
NOTE:
1. L'articolo è stato sostituito dall'art. 3, comma 5, lett. a) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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