LEGGE REGIONALE
30 novembre 1982
, N. 66
Norme per l’erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali
(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 03 Dicembre 1982 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-11-30;66
Art. 9.
1. Per la concessione di contributi in capitale di cui all’art. 1 della presente legge è autorizzata per il biennio 1982/83 la spesa complessiva di L. 3.000 milioni di cui 1.000 milioni per l’anno 1982.
2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell’esercizio successivo nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, a norma dell’art. 25 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 .
3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1982/84 parte seconda "Spese per i programmi di sviluppo" progetto 4.6.2.1 "Predisposizione di strumenti urbanistici comprensoriali e locali", tabella relativa alle "Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi".
4. Al finanziamento dell’onere di L. 1.000 milioni previsto per l’anno 1982 dal precedente primo comma si provvede mediante impiego per pari quota del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziate con mutui" iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese nel bilancio per l’esercizio finanziario 1982.
5. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1982, alla parte seconda, ambito 4, settore 6, obiettivo 2, progetto 1 è istituito il seguente capitolo - cap. 2.4.6.2.1.1456 "Contributi in capitale a comuni, consorzi ed associazioni di comuni e comunità montane per la formazione di strumenti urbanistici generali", con la dotazione finanziaria di competenza di L. 1.000 milioni e di cassa di L. 500 milioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia