LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 11.
1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. L’elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali nonché la ripartizione dei comuni e sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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