LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 15.
1. Ai referendum regionali si applicano le disposizioni dell’art. 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e quelle dell’art. 1, lett. d) e) ed f) del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161,convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240.
2. Qualora il referendum regionale sia richiesto per l’abrogazione di più leggi o atti amministrativi, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il referendum e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun atto oggetto della consultazione.
3. I plichi che vengono confezionati alla chiusura della votazione ed al termine dello scrutinio debbono essere rimessi dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvede al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.
4. Nell’ipotesi prevista dall’art. 9, settimo comma, della presente legge, ferme restando le attribuzioni degli organi regionali in materia d’indizione delle consultazioni, le operazioni elettorali relative a referendum abrogativi regionali che si svolgano contestualmente a referendum abrogativi di legge nazionali sono regolate dalle disposizioni contenute, quanto alle operazioni medesime, nella legge 25 maggio 1970, n. 352 e, per quanto ivi non disposto dal D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
5. Le operazioni di scrutinio inerenti ai referendum suddetti hanno inizio senza interruzione dopo che siano state ultimate le analoghe operazioni inerenti ai referendum nazionali; la Regione - fermo restando quanto previsto dall’art. 32, quarto comma della presente legge - corrisponde ai componenti degli uffici elettorali di sezione, per l’attività prestata in ordine ai referendum regionali, la maggiorazione all’onorario fisso forfettario nella misura e secondo i criteri stabiliti dall’art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 e sue eventuali modificazioni; analoga maggiorazione all’onorario è corrisposta ai componenti degli uffici provinciali e dell’ufficio centrale per il referendum regionale, nella misura e secondo i criteri dell’art. 3 della legge medesima.(7)
5 bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, in caso di svolgimento contestuale delle operazioni elettorali relative a referendum regionali e altre consultazioni elettorali.(8)
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
8. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3 della l.r. 26 aprile 2001, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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