LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 19.
1. Qualora il risultato della votazione sia favorevole all’abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il presidente della giunta regionale, non appena ricevuto il verbale previsto dal quarto comma del precedente art. 17, dichiara con proprio decreto l’avvenuta abrogazione delle stesse.
2. Il decreto è pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia ed ha effetto dopo sessanta giorni dalla pubblicazione.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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