LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 27.
1. Il presidente della corte d’appello di Milano, entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum, designa una sezione della corte che assuma le funzioni di "ufficio centrale per il referendum popolare consultivo".
2. I verbali di scrutinio e i relativi allegati sono trasmessi direttamente all’ufficio centrale per il referendum dagli uffici di sezione dei comuni interessati.
3. L’ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di cui al comma precedente, e comunque non oltre i dieci giorni dallo svolgimento del referendum, si riunisce in pubblica adunanza, facendosi assistere, per l’esecuzione materiale dei calcoli, da esperti nominati dal presidente della corte d’appello.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della corte d’appello, designato dal presidente della corte stessa.
5. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d’appello, unitamente ai verbali ed agli atti trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al presidente della giunta regionale e al presidente del consiglio regionale.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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