LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 30 bis(24)
1. Gli articoli 27, 28 e 29 non si applicano qualora il referendum consultivo riguardi la popolazione dell’intera regione. In tal caso delle operazioni dell’ufficio centrale è redatto verbale in tre esemplari uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d’appello unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi al presidente della giunta ed al presidente del consiglio regionale.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
24. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5 della l.r. 26 aprile 2001, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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