Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)
(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34
Art. 31.
1. L’ufficio di presidenza del consiglio regionale, in caso di referendum abrogativo definitivamente ammesso, assume opportune iniziative per l’obiettiva informazione dei cittadini sul contenuto e la portata delle disposizioni sottoposte a referendum, ai fini di una consapevole espressione di voto.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia