LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 32.
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352 .
2. Qualora sia stata dichiarata la regolarità di una richiesta ai sensi dell’art. 7 della presente legge, le spese per l’autenticazione delle firme del numero minimo prescritto dall’art. 63 dello statuto, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l’autentica ai segretari comunali sono rimborsati dalla regione; le spese devono essere documentate a mezzo di quietanze rilasciate dai percepienti.
3. Per ottenere il rimborso di tali spese i promotori devono farne domanda scritta alla giunta regionale, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio; tale domanda deve essere presentata unitamente alla richiesta del referendum.
4. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari, nonché quelle previste dai precedenti secondo e terzo comma fanno carico alla regione.
5. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsati dalla regione.
5 bis. Al fine di favorire i necessari raccordi operativi in occasione dello svolgimento di referendum, la regione attiva forme di consultazione delle realtà rappresentative dei comuni a livello regionale. I comuni assicurano la necessaria collaborazione nell’espletamento dei compiti loro spettanti ai sensi della presente legge.(25)
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
25. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 6 della l.r. 26 aprile 2001, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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