LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 1.
Opere pubbliche di interesse regionale.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle opere e ai lavori pubblici d’interesse regionale, intendendosi per tali, ai sensi dell’art. 117, primo comma, della Costituzione e dell’art. 87 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le opere ed i lavori pubblici di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale, che si eseguono nel territorio della regione Lombardia e che non siano di competenza dello Stato a norma dell’art. 88 del decreto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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