LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 2.
Opere di competenza della Regione.
1. Sono di competenza della Regione le opere ed i lavori pubblici di cui al precedente art. 1 riguardanti:
a) il demanio ed il patrimonio regionale;
b) gli interventi di pronto soccorso a tutela della pubblica incolumità, fuori dai casi previsti dalle vigenti leggi statali;
c) le opere idrauliche;
d) le opere di sistemazione montana;
e) le opere attinenti alla navigazione interna ed ai porti;
f) le opere attinenti alle strade classificate regionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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