LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 4.
Associazioni volontarie tra enti pubblici.
1. Al fine di favorire il coordinamento tra gli enti pubblici di cui al precedente art. 3 e la massima valorizzazione delle risorse tecniche ed amministrative degli enti stessi, possono essere costituite associazioni volontarie tra enti interessati alla realizzazione delle opere.
2. L’ente promotore convoca gli enti interessati allo scopo di addivenire ad un’intesa sul progetto, sulle modalità di esecuzione e sulla misura del concorso finanziario degli enti partecipanti, nonché sulla costituzione dell’associazione.
3. L’associazione volontaria deve acquisire personalità giuridica nelle forme previste dall’ordinamento vigente ed è, agli effetti della presente legge, soggetto attuatore di opere pubbliche.
4. L’organizzazione ed il funzionamento delle associazioni volontarie sono stabiliti dagli enti partecipanti ferma restando l’applicazione e l’osservanza delle norme sull’ordinamento comunale e provinciale vigente in materia di consorzi quando gli enti stessi siano comuni o province.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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