LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Art. 4.
Associazioni volontarie tra enti pubblici.
1. Al fine di favorire il coordinamento tra gli enti pubblici di cui al precedente art. 3 e la massima valorizzazione delle risorse tecniche ed amministrative degli enti stessi, possono essere costituite associazioni volontarie tra enti interessati alla realizzazione delle opere.
2. L’ente promotore convoca gli enti interessati allo scopo di addivenire ad un’intesa sul progetto, sulle modalità di esecuzione e sulla misura del concorso finanziario degli enti partecipanti, nonché sulla costituzione dell’associazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia