LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Art. 7.
Programma per la formazione e l’aggiornamento della normativa tecnica regionale.
1. La Giunta regionale, entro e non oltre il 31 dicembre 1986, propone al Consiglio regionale un programma di attività per la formazione e l’aggiornamento della normativa tecnica regionale di cui all’articolo precedente, che deve comprendere:(1)
b) l’indicazione delle priorità di formulazione delle norme predette, tenuto conto delle metodologie e norme esistenti a livello nazionale ed estero e con riferimento a singole categorie di opere;
c) l’individuazione degli enti, istituzioni ed esperti idonei a collaborare nei modi previsti dalla legislazione vigente per la elaborazione delle norme stesse, nonchè dei relativi livelli di coordinamento;
2. Per la redazione del programma di attività la giunta regionale può avvalersi di apposite commissioni e/o di studiosi ed esperti.(2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia