LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 9.
Progettazione di opere di competenza degli enti pubblici.
1. Salve specifiche e diverse disposizioni di legge, i progetti di massima e quelli esecutivi per la realizzazione di opere o lavori di competenza degli enti di cui al precedente articolo 3 sono soggetti al parere degli organi consultivi regionali competenti, a norma della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.
2. I progetti sottoposti al parere devono essere trasmessi ai competenti organi consultivi contemporaneamente all’inoltro al comitato regionale di controllo del provvedimento di approvazione del progetto stesso.
3. Per l’aggiornamento dei prezzi di progetto e per l’esecuzione delle opere appaltate si applica il disposto di cui all’art. 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
4. Agli enti che ne facciano richiesta, anche per opere non assistite da contributi regionali, la Regione fornisce l’assistenza tecnica e amministrativa per la elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi a mezzo dei servizi tecnici centrali e periferici del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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