LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 10.
Progettazione per interventi programmati.
1. Indipendentemente dall’utilizzazione dei progetti inseriti nel repertorio di cui ai successivi artt. 14 e 15 il soggetto attuatore, qualora intenda realizzare interventi per opere che presentino elevati caratteri di ripetibilità e/o che siano suscettibili di realizzazione mediante procedimenti industrializzati, può, sulla base di apposito programma di intervento ed in collaborazione con la Regione, avvalersi di:
- concorso per progetti-guida;
- concorso per progetti-tipo;
- concorso per progetti per componenti.
2. Il programma di intervento di cui al comma precedente, deve contenere le indicazioni relative:
a) ai tempi di attuazione del programma;
b) ai territori interessati alle relative localizzazioni;
c) alla consistenza e alla tipologia delle opere da realizzare;
d) alla normativa tecnica di riferimento;
e) alle spese complessive ed ai relativi stanziamenti;
f) alla procedura di espletamento dei bandi di concorso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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