LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Art. 11.
Concorso per progetti-guida.
1. Il soggetto attuatore, sulla base delle indicazioni del programma di intervento, bandisce concorsi per la selezione dei progetti-guida destinati all’espletamento delle successive gare di appalto.
3. Il bando di concorso, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, deve contenere:
4. Il bando di concorso, unitamente al programma di intervento di cui al precedente articolo, è sottoposto al parere della commissione tecnico-amministrativa regionale di cui alla legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.
5. Il soggetto attuatore sceglie i progetti idonei entro i termini e con le modalità indicate dal bando.
7. Per ciascuna delle opere previste dal programma di intervento ed in funzione delle caratteristiche della localizzazione specifica, il soggetto attuatore sceglie il progetto-guida giudicato più idoneo e sulla base di esso esperisce, secondo le normative vigenti, le ulteriori procedure per l’aggiudicazione dei lavori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia