LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Art. 13.
Concorso di progettazione per componenti.
1. Il soggetto attuatore, sulla base delle indicazioni del programma di intervento, bandisce concorsi per la selezione di progetti per componenti.
2. Ai concorsi possono partecipare unità di progettazione formate da produttori di componenti industrializzati o relativi consorzi, da progettisti iscritti nei relativi albi e da imprese o loro consorzi. Una delle imprese o il loro consorzio, avente i requisiti per partecipare alle gare di appalto di cui al successivo settimo comma, assume la rappresentanza dell’unità di progettazione.
3. Il bando di concorso deve essere pubblicizzato nelle forme e con le modalità di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584 e contenere, oltre a quanto indicato negli artt. 11, terzo comma e 12, secondo comma, l’individuazione delle parti dell’opera da realizzarsi mediante sistemi di componenti industrializzati e delle parti dell’opera da realizzarsi extra sistema.
4. Il bando di concorso, unitamente al programma di intervento di cui al precedente art. 10, è sottoposto al parere della commissione tecnico-amministrativa regionale di cui alla l.r. 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.
5. I progetti accompagnati da offerte vincolanti comprese in fasce di costo prestabilite, sono firmati da uno o più progettisti facenti parte dell’unità di progettazione concorrente e devono indicare le caratteristiche e le possibilità di aggregazione dei componenti industrializzati, nonché le varianti compatibili col procedimento costruttivo adottato e con il costo prestabilito.
6. Il soggetto attuatore sceglie i progetti idonei entro i termini e con le modalità indicate dal bando.
7. Per ciascuna delle opere previste dal programma di intervento ed in funzione delle caratteristiche della localizzazione specifica, il soggetto attuatore indice, secondo le normative vigenti, le gare di appalto per l’aggiudicazione dei lavori fra le stesse imprese od i consorzi che hanno assunto la rappresentanza delle unità di progettazione i cui progetti sono stati prescelti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia