LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Art. 15.
Bandi di concorso per la formazione del repertorio regionale dei progetti.
1. Per la formazione del repertorio regionale di cui al precedente articolo la regione bandisce periodicamente concorsi per progetti relativi a ciascuna delle sezioni ivi previste.
2. Ai concorsi possono partecipare gli operatori appartenenti alle seguenti categorie:
a) progettisti, singoli o associati, per la formazione della sezione relativa ai progetti-guida, per l’approfondimento di tematiche e di soluzioni innovative nell’ambito delle tipologie funzionali delle opere e per la formazione di progetti-guida esecutivi per l’appalto di opere pubbliche;
b) imprese, per la formazione della sezione relativa ai progetti-tipo aventi caratteristiche di ripetibilità e di utilizzazione di componenti edilizi e contenenti offerte di costo vincolanti entro periodi di tempo determinati;
c) produttori di componenti industrializzati, professionisti ed imprese, coordinati in unità di progettazione, per la formazione della sezione relativa ai progetti per componenti aventi notevoli caratteri di ripetibilità e prevalente utilizzazione di sistemi di componenti industrializzati. I progetti conterranno offerte di costo vincolanti entro periodi di tempo determinati.
3. I concorsi sono banditi dalla giunta regionale, d’intesa con la competente commissione consiliare, con l’osservanza dei contenuti, modalità e procedure previsti dalla presente legge.
4. I bandi di concorso devono altresì prevedere:
a) le modalità di utilizzazione dei progetti ed i compensi professionali da erogarsi ai progettisti nei casi di realizzazione delle opere;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia