LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Art. 16.
Formazione e gestione del repertorio.
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale propone al consiglio regionale un programma di attività per la formazione e gestione del repertorio che deve comprendere:
a) l’individuazione degli strumenti organizzativi ed operativi per l’attuazione del programma, nonché le modalità e gli strumenti per la formazione e gestione del repertorio;
b) un programma di emanazione dei bandi di concorso suddivisi per sezione, con indicazione delle priorità;
c) uno schema di bando-tipo che contenga i principali criteri cui uniformarsi per la selezione dei progetti, nonché le modalità di partecipazione ai concorsi e di svolgimento degli stessi
d) la previsione di premi, anche in forma di rimborso degli oneri derivanti dalla partecipazione al concorso, per i progetti inseriti nel repertorio;
2. Il programma deve essere correlato a quello per la formazione e l’aggiornamento della normativa tecnica regionale di cui al precedente art. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia