LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 18.
Formazione e gestione del catalogo dei componenti edilizi.
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la giunta regionale propone al consiglio regionale un programma di attività per la formazione e gestione del catalogo di cui all’articolo precedente che deve comprendere:
a) l’individuazione degli strumenti organizzativi ed operativi per l’attuazione del programma, nonché le modalità e gli strumenti per la formazione e la gestione del catalogo;
b) un regolamento per l’ammissione al catalogo e l’esclusione da esso dei componenti, nonché per l’utilizzazione del catalogo stesso da parte degli operatori pubblici e privati;
c) le forme di pubblicità del catalogo;
d) le modalità per l’ammissione al catalogo fino a quando non siano emanati i regolamenti di normativa tecnica di cui al precedente art. 6;
e) le previsioni della spesa necessaria per l’attuazione del programma.
2. La gestione del catalogo deve essere coordinata con la gestione del repertorio regionale dei progetti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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