LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Art. 19.
Generalità.
1. L’esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale può essere affidata in concessione ai sensi del successivo art. 20 o aggiudicata mediante le seguenti procedure d’appalto:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia