LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 21.
Avvisi e bandi di gara.(7)
1. Oltre alle forme di pubblicità previste dalle direttive europee per importi pari o superiori alle soglie comunitarie, tutti gli avvisi, i bandi di gara e gli esiti di gara relativi ad appalti di lavori pubblici d’interesse regionale di qualsiasi importo sono obbligatoriamente pubblicati su un sito internet liberamente accessibile predisposto dalla Regione. Tale modalità non sostituisce la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. La Regione promuove iniziative con enti ed istituzioni al fine di consentire l’accessibilità a livello nazionale al sito informatico di pubblicazione dei bandi.
NOTE:
7. L'articolo è stato sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 24 marzo 2004, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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