LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 23.
Aggiudicazione degli appalti di opere di competenza della regione.
1. Gli appalti di opere di competenza della regione ai sensi del precedente art. 2, d’importo pari o superiore a quello previsto dall’art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584 , nonché dai regolamenti CEE in materia, devono essere aggiudicati, nel caso di licitazione privata, con i sistemi di cui all’art. 24, primo comma, lett. a), della legge predetta e, nel caso di appalto-concorso, secondo le disposizioni di cui al suindicato art. 24, primo comma, lett. b).
2. Nel caso di licitazione privata sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara, a meno che l’amministrazione non lo escluda espressamente nel bando di gara.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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