LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 25.
Annullamento di aggiudicazione ed esclusione delle offerte.
1. Per gli appalti d’importo pari o superiore a quello previsto dall’art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584 , nonché dai regolamenti CEE in materia, qualora l’offerta risulta aggiudicataria ed eventualmente altre offerte siano basse in modo anomalo, il soggetto appaltante procede all’annullamento dell’aggiudicazione od all’esclusione delle offerte ai sensi dell’art. 24 della legge predetta.
2. Per gli appalti d’importo inferiore a quello previsto dal comma precedente si procede all’annullamento dell’aggiudicazione od all’esclusione delle offerte ai sensi dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e l’appalto è aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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