LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 26.
Svolgimento e aggiudicazione di appalti-concorso.
1. Qualora si ricorra ad esperimento di appalto-concorso, le imprese ammesse a partecipare alla gara presentano il progetto esecutivo con i relativi prezzi nei termini, nei modi e nelle forme stabilite nell’invito, sulla base di un progetto preliminare o di un capitolato-programma predisposto dall’ente appaltante.
2. Al fine di incentivare la più ampia partecipazione alla gara o quando ricorrano caratteristiche di progettazione di particolare complessità, l’ente appaltante può disporre il totale o parziale rimborso delle spese per la redazione del progetto esecutivo, nella misura e con le modalità da determinarsi nel bando.
3. La valutazione delle offerte, in relazione agli elementi di cui all’art. 24, lett. b) della legge 8 agosto 1977, n. 584 , è affidata ad una commissione nominata di volta in volta dall’ente appaltante, composta da almeno tre esperti.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell’ente appaltante.
5. La commissione, entro il termine all’uopo stabilito dal soggetto appaltante, esamina le offerte pervenute e forma la graduatoria di quelle ritenute accoglibili.
6. L’ente appaltante aggiudica l’appalto con provvedimento formale; l’efficacia del provvedimento è comunque subordinata all’acquisizione del parere del competente organo consultivo regionale di cui alla legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.
7. Va adottato provvedimento formale anche nel caso di mancata aggiudicazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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