LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 29.
Procedure inerenti alla trattativa privata.
1. Nei casi previsti dal primo comma, lett. a), c) e d), e dal secondo comma del precedente articolo, alla trattativa privata devono essere invitate più imprese.
2. Alle operazioni inerenti alla trattativa devono comunque partecipare uno o più impiegati dell’ente committente; alle operazioni stesse partecipa l’ufficiale rogante od un funzionario da lui delegato, il quale è tenuto a presentare all’ente stesso una relazione dettagliata delle attività svolte.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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