LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 40.
Programmazione degli interventi regionali.
1. Gli atti di programmazione regionale e infraregionali, nonché le relative leggi di attuazione, da adottarsi ai sensi della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, disciplinano gli interventi della Regione per la realizzazione di opere e di lavori pubblici con il concorso finanziario regionale.
2. A tal fine il programma regionale di sviluppo ed i piani socio-economici infraregionali stabiliscono gli indirizzi ed i criteri generali da osservarsi, rispettivamente, nei progetti di intervento di dimensione regionale che prevedono la realizzazione di opere e lavori pubblici.
3. I progetti di intervento regionali e le relative leggi di attuazione che stabiliscono le diverse forme di finanziamento regionale, dispongono le eventuali autorizzazioni ad assumere gli impegni pluriennali di spesa nell’ambito delle previsioni del bilancio pluriennale e determinano i casi in cui i contributi possono essere revocati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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