LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 41.
Raccolta ed elaborazione dei dati.
1. La Regione provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture sociali e civili esistenti e progettate nel territorio regionale, anche al fine di determinare gli indici di fabbisogno individuati sulla base degli obiettivi indicati dal programma regionale di sviluppo e dai progetti di intervento.
2. Al fine di cui al comma 1 le stazioni appaltanti trasmettono all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, anche per via telematica, i programmi e gli elenchi annuali previsti dall’articolo 14 della legge 109/1994, relativi ai lavori pubblici di qualsiasi importo.(12)
NOTE:
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 24 marzo 2003, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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