LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Art. 42.
Forme di finanziamento regionale.
1. La regione, secondo le disposizioni delle leggi di cui al precedente art. 40, ultimo comma, e nei limiti delle previsioni dei bilanci annuali, concede contributi in annualità e/o in conto capitale agli enti pubblici per la realizzazione delle opere e dei lavori pubblici previsti nei progetti di intervento.
2. I contributi sono concessi nei limiti di somma previsti dai piani di spesa di cui al successivo art. 44 con riferimento alla spesa ritenuta ammissibile, intendendosi per tale quella risultante dal progetto di massima o esecutivo approvato sotto il profilo della legittimità e congruità degli elementi che la compongono.
3. I contributi in conto capitale, a fondo perduto, ovvero in forma di anticipazione con l’obbligo di rimborso totale o parziale, possono essere concessi fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. I contributi in annualità sono concessi in misura percentuale costante della spesa ritenuta ammissibile per un numero di anni consecutivi determinato dai piani di spesa di cui al successivo art. 44, sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia