LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 46.
Norme particolari connesse ai contratti di mutuo.
1. Quando siano concessi contributi in annualità e sia intervenuto l’affidamento da parte dell’istituto mutuante, gli enti beneficiari possono, senza ulteriore formalità o autorizzazioni, avviare le procedure per l’esecuzione dei lavori, anche in pendenza del perfezionamento del contratto di mutuo.
2. Il pagamento delle rate di mutuo è richiesto dall'ente beneficiario sulla base degli stati di avanzamento vistati dal responsabile dell’ufficio tecnico o, se questo manchi, dal direttore dei lavori; detto pagamento può essere altresì effettuato dall’istituto mutuante direttamente a favore dell’impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall’ente mutuatario.
3. L’ente mutuatario è responsabile dell’impiego delle somme da esso direttamente riscosse in esecuzione del contratto di mutuo con riferimento alla destinazione per la quale è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di pagamento delle rate di cui alla prima parte del comma precedente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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